Torna alla legge

Art. 61

725.11LSNFederal Act21 giu 1960Fonte originale
  1. I Cantoni disciplinano, nell’ambito della presente legge, le competenze concernenti l’esecuzione dei compiti a essi assegnati e la procedura applicabile.
  2. I Cantoni prendono le disposizioni completive necessarie all’applicazione della presente legge. .1. Esse possono venir stabilite per via d’ordinanza.
  3. Qualora un Cantone non stabilisca tempestivamente le disposizioni che si richiedono all’applicazione della presente legge, il Consiglio federale emana temporaneamente, in luogo di esso, le ordinanze necessarie e ne dà comunicazione all’Assemblea federale.

Footnotes

  1. Per. 2 abrogato dal n. II 32 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, con effetto dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362;FF 1988 II 1149).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.