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Art. 60

725.11LSNFederal Act21 giu 1960Fonte originale
  1. Il Consiglio federale emana le disposizioni d’applicazione e vigila sulla loro esecuzione.
  2. Adotta, in particolare, le disposizioni per garantire una progettazione a regola d’arte, un’esecuzione economica dei lavori, un controllo sufficiente della costruzione, nonché una manutenzione e un esercizio adeguati.

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