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Art. 41

725.11LSNFederal Act21 giu 1960Fonte originale
  1. Le strade nazionali devono essere costruite secondo i metodi tecnici più progrediti e con criteri economici.
  2. Le autorità competenti aggiudicano e sorvegliano i lavori. Il Consiglio federale fissa i principi determinanti per i Cantoni.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779;FF 2005 5349).

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