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Art. 40a

725.11LSNFederal Act21 giu 1960Fonte originale

Sono competenti:

  1. i Cantoni, per il completamento della rete delle strade nazionali1;
  2. l’Ufficio, per la costruzione di nuove strade nazionali e la sistemazione di quelle esistenti.

Footnotes

  1. Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all’art. 197 n. 3 della Costituzione federale (RS 101 ).

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