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Art. 36

725.11LSNFederal Act21 giu 1960Fonte originale
  1. I Governi cantonali possono ordinare le rilottizzazioni necessarie alla costruzione stradale.
  2. Il Dipartimento può impartire un congruo termine al Governo cantonale. Se entro tale termine non è decisa la ricomposizione particellare, è eseguita la procedura ordinaria con espropriazione.1

Footnotes

  1. Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

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