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Art. 35

725.11LSNFederal Act21 giu 1960Fonte originale

I progetti della nuova ripartizione delle terre saranno dai Cantoni presentati per l’approvazione all’Ufficio. Questo esamina se siano tutelati gli interessi della costruzione stradale e le autorità alle quali spetta il sussidiamento invigilano sull’osservanza delle norme che lo concernono.

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