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Art. 75

721.80LUFIFederal Act1 gen 1918Fonte originale
  1. Entro un termine da fissarsi dal Consiglio federale, i Cantoni emaneranno le disposizioni esecutive necessarie e formeranno il registro dei diritti d’acqua per il loro territorio.
  2. Essi potranno farlo in via di regolamento.
  3. Per accertare i diritti d’uso già esistenti, i Cantoni ricorreranno ad un pubblico bando, al quale può essere. aggiunta la comminatoria che i diritti non prodotti cessano o si ritengono inesistenti.

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