Torna alla legge

Art. 74

721.80LUFIFederal Act1 gen 1918Fonte originale
  1. Gli articoli 7a , 8, 9, 12–16 e le disposizioni del capo II sono applicabili a tutti i diritti d’acqua già esistenti.1
  2. Del capo III sono applicabili ai diritti d’acqua costituiti prima del 25 ottobre 1908 le sole disposizioni concernenti il perturbamento d’impianti idraulici cagionato da lavori pubblici (art. 44), il diritto d’espropriazione (art. 46 e 47), la somministrazione d’acqua per uso pubblico (art. 53) e la decisione di contestazioni (art. 70 e 71). se però, posteriormente a questa data, sono state concesse o saranno ancora concesse nuove forze d’acqua al possessore di un vecchio impianto, la presente legge è applicabile anche per quanto concerne le prestazioni periodiche da corrispondere per queste nuove forze.
  3. .2 3bis. L’articolo 49 capoverso 1 è applicabile nella misura in cui non leda i diritti acquisiti.3
  4. L’articolo 50 non è applicabile ai diritti d’acqua accordati dal 25 ottobre 1908 al giorno in cui la presente legge entrerà in vigore.
  5. .4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991;FF 1995 IV 903).

  2. Abrogato dalla cifra I della LF del 13 dic. 1996, con effetto dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991;FF 1995 IV 903).

  3. Introdotto dalla cifra I della LF dell’8 ott. 1976 (RU 1977 171;FF 1975 II 2083). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991;FF 1995 IV 903).

  4. Disp. trans. priva d’oggetto.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.