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Art. 72

721.80LUFIFederal Act1 gen 1918Fonte originale
  1. Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge; esso emana tutte le disposizioni esecutive spettanti alla Confederazione.
  2. Esso designa, mediante ordinanza, le disposizioni della presente legge che non sono applicabili a piccoli impianti idraulici.
  3. .1

Footnotes

  1. Abrogato dall’all. n. 67 della L del 17 giu. 2006 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

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