Torna alla legge

Art. 71

721.80LUFIFederal Act1 gen 1918Fonte originale
  1. Le contestazioni che sorgessero fra il concessionario e l’autorità concedente sui diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, saranno, sempreché la presente legge o l’atto di concessione non disponga altrimenti, decise in prima istanza dall’autorità giudiziaria cantonale competente e in seconda istanza dal Tribunale federale come Corte di diritto pubblico.
  2. Se la concessione è stata accordata da più Cantoni, dal Consiglio federale o dal Dipartimento, quest’ultimo emana, in caso di controversia, una decisione formale. La decisione del Dipartimento è impugnabile mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 67 della L del 17 giu. 2006 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.