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Art. 62

721.80LUFIFederal Act1 gen 1918Fonte originale
  1. Con il rilascio della concessione il Dipartimento decide anche in merito all’approvazione dei piani necessari per la costruzione o per la modifica di impianti.
  2. La procedura di concessione è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19681sulla procedura amministrativa, per quanto la presente legge non vi deroghi. Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr2.3 2bis. La concessione può essere rilasciata senza pubblica gara. La procedura di rilascio deve essere trasparente e non discriminatoria.4
  3. Con la concessione sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.
  4. Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l’adempimento dei compiti del concessionario.

Footnotes

  1. RS 172.021

  2. RS 711

  3. Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031).

  4. Introdotto dalla cifra I 1 della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3229;FF 2011 26413551).

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