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Art. 61

721.80LUFIFederal Act1 gen 1918Fonte originale
  1. Se la concessione interessa più Cantoni, si seguirà in ciascuno di essi la procedura che gli è propria.
  2. In caso di contestazione decide il Dipartimento.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991;FF 1995 IV 903).

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