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Art. 25

721.80LUFIFederal Act1 gen 1918Fonte originale

Per rendere navigabili i corsi d’acqua, conformemente all’articolo 24 capoverso 2, la Confederazione allestisce un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 19791sulla pianificazione del territorio. I piani direttori cantonali ne tengono conto conformemente alla legge summenzionata.

Footnotes

  1. RS 700

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