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Art. 24

721.80LUFIFederal Act1 gen 1918Fonte originale
  1. Sono navigabili, ai sensi della presente legge, il Reno a valle di Rheinfelden, con i principali siti portuali di Birsfelden, Birsfelden-Au, Basilea-St. Johann e Basilea-Kleinhüningen.
  2. È fatta salva la possibilità di rendere navigabili le seguenti sezioni di corsi d’acqua, compresi i principali luoghi portuali:
    1. il Reno, dalla foce dell’Aar sino a Rheinfelden;
    2. il Rodano, dal lago Lemano sino alla frontiera nazionale.
  3. Negli altri casi i Cantoni determinano, conformemente alla legislazione sulla navigazione interna, in che misura le acque sono navigabili e quali impianti essi mettono a disposizione o autorizzano a tal fine.

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