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Art. 12

721.80LUFIFederal Act1 gen 1918Fonte originale
  1. La Confederazione ha il diritto di appropriarsi della forza di un corso d’acqua per le sue imprese di trasporto e di comunicazione.1 1bis. Tiene conto al riguardo dei bisogni e delle possibilità di sviluppo delle zone di provenienza delle acque e dei relativi Cantoni, in particolare dei loro interessi ad utilizzare in proprio la forza idrica.2
  2. Se la sezione di corso d’acqua è già utilizzata, la Confederazione può acquistare dall’utente il diritto d’utilizzazione e le istallazioni esistenti, sia mediante espropriazione, sia rivendicando per sé il diritto di riscatto o di riversione.
  3. Se la Confederazione non ha ancora modo d’impiegare la forza idrica acquistata, le è data facoltà di cedere nel frattempo a un terzo l’esercizio del diritto di utilizzazione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 1839;FF 1984 III 1401).

  2. Introdotto dalla cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991;FF 1995 IV 903).

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