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Art. 11

721.80LUFIFederal Act1 gen 1918Fonte originale
  1. Se, nonostante offerte ragionevoli, e senza un grave motivo, un distretto, un Comune o una corporazione non utilizza o non lascia utilizzare da altri, per un tempo prolungato, un corso d’acqua di cui dispone, il Governo cantonale potrà accordare in suo nome il diritto d’utilizzazione.
  2. Contro la decisione del Governo cantonale è ammesso il ricorso al Dipartimento entro il termine di 30 giorni.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991;FF 1995 IV 903).

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