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Art. 76a

680LAlcFederal Act1 gen 1933Fonte originale
  1. Fino all’entrata in vigore di un’aliquota d’imposta unica applicabile alle bevande distillate prodotte nel Paese, il Consiglio federale può fissare per l’acquavite di frutta a granelli un’aliquota d’imposta superiore a quella per l’acquavite di specialità.
  2. Fino all’entrata in vigore di un’aliquota d’imposta unica applicabile alle bevande distillate indigene ed estere, il Consiglio federale può fissare per l’alcool venduto dalla RFA e destinato all’uso come bevanda o alla fabbricazione di generi voluttuari, un’aliquota d’imposta superiore a quella per l’acquavite di specialità.

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