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Art. 66

680LAlcFederal Act1 gen 1933Fonte originale
  1. Per l’esazione dei crediti previsti nella presente legge, si può procedere in via di pignoramento anche in confronto dei debitori sottoposti alla procedura fallimentare, a meno che il fallimento non sia già stato pronunciato.
  2. Divenuti che siano esecutivi, i provvedimenti e le decisioni delle autorità amministrative accertanti dei crediti sono equiparati alle sentenze esecutive giudiziarie, nel senso dell’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 18891sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).
  3. .2

Footnotes

  1. RS 281.1

  2. Abrogato dal n. 11 dell’all. al DPA, con effetto dal 1° gen. 1975 (RU 1974 1857;FF 1971 I 727).

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