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Art. 48

680LAlcFederal Act1 gen 1933Fonte originale
  1. Un pegno fiscale può essere realizzato quando:
    1. il credito fiscale così garantito è diventato esecutivo; e
    2. il termine di pagamento impartito alla persona assoggettata all’imposta è scaduto infruttuosamente.
  2. Il pegno è realizzato mediante incanto pubblico o vendita a trattative private.
  3. L’UDSC può realizzare il pegno a trattative private soltanto previo consenso del proprietario, a meno che:
    1. il pegno non abbia potuto essere realizzato mediante incanto pubblico; o
    2. il valore del pegno ammonti al massimo a 1000 franchi e il proprietario del pegno sia sconosciuto.
  4. Il Consiglio federale può stabilire principi relativi alla procedura di realizzazione.
  5. Il Consiglio federale stabilisce:
    1. le ulteriori condizioni alle quali l’UDSC può realizzare il pegno a trattative private;
    2. i casi nei quali l’UDSC può rinunciare alla realizzazione del pegno.

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