Torna alla legge

Art. 23bis

680LAlcFederal Act1 gen 1933Fonte originale
  1. All’imposta sulle acquaviti sono assoggettati:
    1. i prodotti a cui sono state addizionate bevande distillate;
    2. 1 i vini naturali di uve fresche con un tenore alcoolico superiore al 18 per cento del volume, come anche i vini di frutta, di bacche o di altre materie prime, con un tenore alcoolico superiore al 15 per cento del volume, le specialità di vino, i vini dolci e le mistelle;
    3. i vermut e gli altri vini di uve fresche, aromatizzati con piante od altre sostanze.
  2. L’imposta è ridotta del 50 per cento per:
    1. 2 i vini naturali di uve fresche con un tenore alcoolico superiore al 18 per cento fino ad un massimo del 22 per cento del volume, come anche i vini di frutta, di bacche o di altre materie prime, con un tenore alcoolico superiore al 15 per cento fino ad un massimo del 22 per cento del volume;
    2. le specialità di vino, i vini dolci e le mistelle, con un tenore alcoolico massimo del 22 per cento del volume;
    3. i vermut e gli altri vini di uve fresche, aromatizzati con piante od altre sostanze, con un tenore alcoolico massimo del 22 per cento del volume.
  3. L’imposta è aumentata del 300 per cento per le bevande distillate edulcorate, con un tenore alcolico inferiore a 15 per cento del volume, contenenti almeno 50 grammi di zucchero al litro, espresso in zucchero invertito, o un’edulcorazione corrispondente e messe in commercio mescolate e pronte al consumo in bottiglie o altri contenitori.3
  4. Il Consiglio federale regola l’assoggettamento all’imposta come pure il rimborso o il computo dell’onere fiscale che conformemente alla presente legge è stato percepito sulle materie prime impiegate.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617;FF 2008 6385).

  2. Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617;FF 2008 6385).

  3. Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 455;FF 2003 1950).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.