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Art. 34a

661LTEOFederal Act1 gen 1960Fonte originale
  1. L’assoggettato può chiedere la restituzione di una tassa non dovuta o dovuta solo in parte, che egli ha pagato per errore.
  2. Gli importi restituiti più di trenta giorni dopo il loro versamento fruttano un interesse dalla data di versamento; si applica il tasso applicabile per l’imposta federale diretta.
  3. La domanda di restituzione dev’essere presentata all’autorità cantonale della tassa, entro cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui è stato eseguito il versamento. Se l’autorità respinge la domanda, l’interessato può avvalersi dei rimedi giuridici ammessi contro una decisione di tassazione. Il diritto alla restituzione si estingue dieci anni dopo la fine dell’anno del versamento.

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