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Art. 34

661LTEOFederal Act1 gen 1960Fonte originale
  1. Se la tassa, divenuta esecutoria, non è pagata nonostante la diffida, si procede in via esecutiva contro il debitore.
  2. Se il debitore non ha il domicilio in Svizzera o se è stato ordinato il sequestro di beni che gli appartengono, l’esecuzione può essere promossa senza precedente diffida.
  3. Le decisioni di tassazione nonché le decisioni su reclamo e su ricorso, divenute esecutorie, sono equiparate alle sentenze esecutive di cui all’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 18891sulla esecuzione e sul fallimento.
  4. Non è necessario indicare i crediti di tassa negli inventari pubblici, né insinuarli in caso di diffida pubblica ai creditori.

Footnotes

  1. RS 281.1

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