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Art. 24

661LTEOFederal Act1 gen 1960Fonte originale
  1. Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge si prestano gratuitamente assistenza amministrativa.1
  2. Le seguenti autorità e i seguenti uffici trasmettono gratuitamente le notifiche opportune, comunicano le informazioni necessarie e garantiscono la consultazione degli atti alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge:2
    1. le autorità militari della Confederazione e dei Cantoni;
    2. le autorità della Confederazione preposte al servizio civile e gli uffici regionali del servizio civile;
    3. le autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni;
    4. l’Ufficio centrale di compensazione AVS/AI;
    5. gli uffici dell’AI cantonali;
    6. l’assicurazione militare3;
    7. i rappresentanti dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la legge del 20 marzo 19814sull’assicurazione contro gli infortuni;
    8. i servizi della protezione civile dei Comuni;
    9. 5 .
    10. gli uffici cantonali delle esecuzioni e dei fallimenti;
    11. 6 l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali;
    12. 7 gli uffici cantonali e comunali preposti all’assistenza sociale;
    13. 8 gli uffici del controllo abitanti dei Comuni.9
  3. Il Consiglio federale può vincolare altri uffici a fornire l’assistenza amministrativa di cui al capoverso 2.10
  4. Sono trasmessi tutti i dati necessari a stabilire l’assoggettamento alla tassa, l’esenzione dalla tassa nonché la tassazione, l’esazione e il rimborso della tassa, in particolare:
    1. le generalità;
    2. i dati dei controlli militari e del servizio civile;
    3. i dati della dichiarazione d’imposta;
    4. i dati patrimoniali;
    5. i dati riguardanti un’eventuale riduzione della tassa d’esenzione;
    6. i dati sulla salute.11
  5. I dati possono essere trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati.12
  6. I dati personali e i dispositivi utilizzati per il loro trattamento, quali i supporti di dati, i programmi informatici e la relativa documentazione devono essere protetti da qualsiasi manipolazione, modifica e distruzione non autorizzata nonché dal furto.13

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3269;FF 2017 5277).

  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3269;FF 2017 5277).

  3. Nuova espr. giusta in n. II cpv. 1 lett. d della LF del 18 mar. 2005 sul trasferimento della gestione dell’assicurazione militare all’INSAI, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2881;FF 2004 2493).

  4. RS 832.20

  5. Abrogata dal n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1085;FF 2008 2255).

  6. Introdotta dal n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3269;FF 2017 5277).

  7. Introdotta dal n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3269;FF 2017 5277).

  8. Introdotta dal n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3269;FF 2017 5277).

  9. Nuovo testo giusta il n. VI 5 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891;FF 1999 7979).

  10. Introdotto dal n. VI 5 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891;FF 1999 7979).

  11. Introdotto dal n. VI 5 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali (RU 2000 1891;FF 1999 7979). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3269;FF 2017 5277).

  12. Introdotto dal n. VI 5 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891;FF 1999 7979).

  13. Introdotto dal n. VI 5 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891;FF 1999 7979).

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