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Art. 23

661LTEOFederal Act1 gen 1960Fonte originale
  1. La competenza di riscuotere la tassa spetta all’autorità della tassa del Cantone in cui l’assoggettato è domiciliato o notificato conformemente alle prescrizioni militari o del servizio civile il 31 dicembre dell’anno di assoggettamento.
  2. Il Consiglio federale può, in casi speciali, stabilire deroghe alla competenza assegnata dal capoverso 1, allo scopo di semplificare la riscossione della tassa.

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