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Art. 56

642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
  1. I banchieri privati sottoposti alla legge federale dell’8 novembre 19341su le banche e le casse di risparmio, che esercitano la loro attività come ditta individuale, devono presentare all’AFC l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva dedotta dai redditi fruttati dall’attivo dell’impresa.
  2. Le disposizioni dell’articolo 25 LIP, concernenti la perdita del diritto al rimborso quando non si dia registrazione dei redditi nei libri di commercio, si applicano all’imposta preventiva dedotta dai redditi fruttati dall’attivo dell’impresa.

Footnotes

  1. RS 952.0

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