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Art. 55

642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale

Alla stessa stregua delle persone giuridiche hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva:

  1. 1 le imprese gestite in comune (consorzi di costruzione ecc.) e le comunioni di proprietari per piani (art. 712a segg. Codice civile2) per la quota spettante ai comproprietari domiciliati in Svizzera, se l’imposta preventiva è stata dedotta dai redditi di capitali su beni patrimoniali utilizzati esclusivamente per gli scopi dell’impresa comune, rispettivamente per finanziare spese e oneri comuni della comunione di proprietari per piani e se una distinta di tutti i partecipanti (con cognome, nome, indirizzo, domicilio e quota di partecipazione) è allegata all’istanza di rimborso;
  2. le unioni di persone senza personalità giuridica, ma che dispongono di un’organizzazione propria e svolgono la loro attività esclusivamente o principalmente in Svizzera, se i loro membri non sono assoggettati ad imposta sulla loro quota ai redditi ed alla sostanza dell’unione e non fanno valere personalmente un diritto al rimborso per la loro quota ai redditi dell’unione;
  3. le masse patrimoniali amministrate in Svizzera, destinate a scopi speciali, senza pur tuttavia avere la personalità giuridica, se i beni e il loro reddito non possono essere fiscalmente attribuiti a persone determinate.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2994).

  2. RS 210

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