Torna alla legge

Art. 53

642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
  1. Istituti, casse ed altri enti aventi per scopo l’assicurazione per la vecchiaia, l’invalidità, i superstiti o la previdenza sociale, hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta dai redditi fruttati dai loro propri investimenti o da quelli da essi fatti a nome dei loro depositanti.
  2. L’istanza deve essere presentata all’AFC; se comprende anche redditi fruttati da investimenti fatti a nome di depositanti, essa deve essere corredata di una distinta menzionante i dati personali e l’indirizzo dei depositanti, l’ammontare dei loro investimenti e il reddito lordo da essi fruttato.
  3. I singoli depositanti non hanno, in proprio, alcun diritto al rimborso dell’imposta preventiva da chiedersi conformemente al capoverso 1, e nessuna attestazione può essergli rilasciata per esercitare un diritto del genere.
  4. L’articolo 25 LIP, concernente la perdita del diritto al rimborso quando non si dia registrazione dei redditi, si applica per analogia alle istituzioni che non sono giuridicamente indipendenti.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.