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Art. 52

642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
  1. Le persone al servizio della Confederazione che, alla scadenza della prestazione imponibile, erano domiciliate o soggiornavano all’estero e vi erano esentate dalle imposte dirette in virtù di una convenzione o dell’uso internazionale, hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta da questa prestazione.
  2. L’istanza di rimborso, redatta su modulo ufficiale, deve essere presentata all’AFC.
  3. .1

Footnotes

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 3 feb. 2021, con effetto dal 1° gen 2022 (RU 2021 77).

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