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Art. 38a

642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
  1. Su richiesta, l’AFC può autorizzare l’investimento collettivo di capitale a soddisfare ai suoi obblighi fiscali mediante la notifica dei redditi imponibili, se i suoi investitori sono esclusivamente istituti svizzeri di previdenza professionale o di previdenza vincolata, istituti di libero passaggio, assicurazioni sociali o casse di compensazione esentati dalle imposte nonché società d’assicurazione sulla vita soggette alla vigilanza della Confederazione oppure società svizzere d'assicurazione sulla vita di diritto pubblico.
  2. La procedura di notifica è ammessa soltanto se è accertato che i beneficiari delle prestazioni a carico dei quali l’imposta dovrebbe essere trasferita avrebbero diritto al suo rimborso secondo la LIP o la presente ordinanza1. La procedura è retta per analogia dagli articoli 25 e 26 capoversi 1, 2 e 4.

Footnotes

  1. Nuova espr. giusta il n. I 1 dell’O del 4 mag. 2022 sulla procedura di notifica all’interno di un gruppo ai fini dell’imposta preventiva, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 307).

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