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Art. 38

642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
  1. Se l’ammontare del reddito imponibile da distribuirsi senza dichiarazione di domicilio non è ancora stabilito alla scadenza dell’imposta preventiva, questa va pagata a titolo provvisorio in base ad una valutazione dell’ammontare del reddito.
  2. Il rendiconto definitivo quanto all’imposta dovuta deve essere presentato entro sei mesi dalla sua scadenza.
  3. Se, dopo che sia stato rilasciato il rendiconto definitivo, dei redditi imponibili sono ancora versati dietro presentazione di una dichiarazione di domicilio, l’imposta preventiva già pagata su i detti redditi può essere dedotta nel rendiconto successivo.

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