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Art. 3

642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
  1. Quando il contribuente rilascia un rendiconto al beneficiario della prestazione imponibile, egli deve farvi figurare la data di scadenza della stessa e il suo ammontare lordo, prima della deduzione dell’imposta preventiva e delle spese.
  2. Quando il beneficiario della prestazione imponibile chiede un’attestazione speciale (art. 14 cpv. 2 LIP), essa deve menzionare:
    1. i dati personali del beneficiario e l’indirizzo noto a colui che rilascia l’attestazione;
    2. il genere e l’ammontare nominale del valore patrimoniale che ha fruttato la prestazione imponibile;
    3. l’ammontare lordo della prestazione imponibile, il periodo cui si riferisce e la data di scadenza;
    4. l’ammontare dell’imposta preventiva dedotta;
    5. la data del rilascio dell’attestazione, il cognome, il nome, l’indirizzo (bollo della ragione sociale) e la firma di colui che la rilascia.
  3. Il contribuente deve rilasciare una sola attestazione per una medesima prestazione imponibile; le copie e le attestazioni sostitutive devono essere designate come tali.
  4. L’AFC può accettare, con gli oneri e alle condizioni da essa stabiliti, attestazioni non firmate o fatte direttamente su l’istanza di rimborso.

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