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Art. 2

642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
  1. Il contribuente deve organizzare e tenere la sua contabilità in modo che, senza particolari difficoltà, sia possibile accertare e provare con certezza i fatti determinanti per l’obbligazione fiscale e il calcolo dell’imposta.
  2. Se il contribuente impiega nella sua contabilità il sistema dell’elaborazione automatica od elettronica dei dati, questo genere di contabilità è ammesso, ai fini della riscossione della imposta preventiva, solo se è garantita l’elaborazione completa ed esatta di tutte le operazioni e cifre fiscalmente essenziali a partire dal documento contabile originale sino ai conti annuali e al rendiconto d’imposta, e se i giustificativi necessari al calcolo dell’imposta dovuta sono chiaramente ordinati e leggibili.
  3. L’AFC1può consentire al contribuente, con gli oneri e alle condizioni da essa stabiliti, di conservare i giustificativi in forma di microfilms. In tal caso, è fatto obbligo al contribuente di presentare, a sue spese, gli ingrandimenti dei giustificativi chiesti dall’AFC e, in occasione della verifica contabile prevista all’articolo 40 LIP2, di mettere a disposizione degli ispettori, su loro richiesta, un apparecchio di proiezione con il necessario personale servente.

Footnotes

  1. Nuova espr. giusta il n. I 1 dell’O del 4 mag. 2022 sulla procedura di notifica all’interno di un gruppo ai fini dell’imposta preventiva, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 307). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  2. Nuova espr. giusta il n. I 1 dell’O del 4 mag. 2022 sulla procedura di notifica all’interno di un gruppo ai fini dell’imposta preventiva, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 307). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

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