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Art. 11

642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
  1. Le società anonime, a responsabilità limitata o cooperative possono essere radiate dal registro di commercio soltanto se l’AFC ha informato l’ufficio cantonale del registro di commercio che l’imposta preventiva dovuta è stata pagata.
  2. Il capoverso 1 è applicabile alla radiazione di un altro ente giuridico di cui all’articolo 2 lettera a dell’ordinanza del 17 ottobre 20071sul registro di commercio, se l’AFC ha comunicato all’Ufficio cantonale del registro di commercio che l’ente giuridico è diventato contribuente in base alla legge.2

Footnotes

  1. RS 221.411

  2. Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

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