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Art. 73

642.21LIPFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. Il Consiglio federale e i Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione necessarie.
  2. Se un Cantone non può emanare tempestivamente le disposizioni d’esecuzione, il Consiglio federale prende a titolo provvisorio i provvedimenti necessari.

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