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Art. 23

642.113OinvFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale

Se vi è timore che certi fattori della successione o della sostanza delle persone nominate nell’articolo 155 capoverso 1 LIFD vengano sottratti all’inventario, l’autorità incaricata di compilarlo ordina, non appena a conoscenza del decesso e prima che si proceda all’inventario o durante lo stesso, l’immediata apposizione dei sigilli, salvo che questa misura sia già comunque eseguita in virtù della legislazione cantonale.

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