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Art. 22

642.113OinvFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale

I debiti vanno accertati, secondo il loro stato il giorno del decesso, sulla scorta dei libri commerciali, delle iscrizioni nel registro fondiario, di duplicati di contratti di mutuo, conferme di creditori, quietanze per interessi di capitali e mutui ecc.; i creditori, il motivo del debito, il tasso dell’interesse e la scadenza sono menzionati indicando se possibile le prove.

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