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Art. 92

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. In un deposito autorizzato è vietato mescolare olio da riscaldamento extra leggero e altri oli minerali.
  2. All’atto della manipolazione le miscelature inevitabili sono tollerate, sempre che:
    1. la percentuale dei generi di oli minerali aggiunti non superi lo 0,5 per cento vol. della miscela; e
    2. non ne derivi un vantaggio fiscale.
  3. A richiesta, l’autorità fiscale può ammettere che per la pulitura di condotte, serbatoi, altri impianti e mezzi di trasporto nei depositi autorizzati, l’olio da riscaldamento extra leggero sia mescolato alla quantità di altri oli minerali necessaria al risciacquo. Il depositario autorizzato registra gli oli minerali mescolati.

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