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Art. 91

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. È vietato mescolare olio da riscaldamento extra leggero e altri oli minerali trasportati in diversi compartimenti dello stesso veicolo.
  2. All’atto del travaso sono tollerate le miscelature con le quantità rimaste nelle condotte, nelle armature e nel tubo di travaso, o in una di queste parti, sempre che non ne derivi un vantaggio fiscale.
  3. Se nelle condotte, nelle armature e nel tubo di travaso o in una di tali parti si trova dell’olio da riscaldamento extra leggero, bisognerà risciacquare le relative parti.1
  4. Se per la risciacquatura viene utilizzato carburante già assoggettato all’imposta, quest’ultima può essere restituita; l’importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l’aliquota d’imposta per i carburanti e quella per i prodotti utilizzati ad altri scopi nonché secondo la quantità comprovatamente utilizzata. La procedura si fonda sull’articolo 66b .2

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore il 1° ago. 2002 (RU 2002 2084).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 lug. 2002 (RU 2002 2084). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° lug. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3355).

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