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Art. 86

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale

Previa consultazione con la Carbura, l’autorità fiscale emana istruzioni concernenti l’esecuzione della legislazione sull’imposizione degli oli minerali. Essa disciplina in particolare le procedure amministrative e le esigenze tecniche cui devono soddisfare le infrastrutture dei depositi.

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