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Art. 85

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. Il credito fiscale sorge nel momento in cui le merci depositate a tenore dell’articolo 84 sono liberate dallo statuto di scorte obbligatorie, al più tardi però prima della loro uscita dal deposito.
  2. Sono soggetti all’obbligo fiscale i depositari autorizzati di scorte obbligatorie; essi consegnano periodicamente una dichiarazione fiscale definitiva.

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