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Art. 82

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. I depositari autorizzati notificano entro il 10° giorno del mese successivo i risultati mensili della contabilità merci secondo le istruzioni dell’autorità fiscale.1
  2. I rapporti devono:
    1. essere redatti e trasmessi con un sistema informatico;
    2. contenere tutti i dati necessari alla verifica della tassazione e al controllo fiscale, in particolare alla sorveglianza del traffico delle merci non tassate e all’esecuzione di provvedimenti relativi all’approvvigionamento economico del Paese (art. 7 dell’O del 6 lug. 19832concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi) nonché alla stesura delle statistiche;
    3. comprendere i dati concernenti il mese civile trascorso.
  3. In casi debitamente motivati, l’autorità fiscale può autorizzare la stesura e la trasmissione non informatizzata del rapporto.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3133).

  2. RS 531.215.41

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