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Art. 81

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. Alla fine di ogni mese civile bisogna misurare le scorte nei serbatoi di stoccaggio e inventariare in modo adeguato le altre scorte in deposito.
  2. Le quantità mancanti e le eccedenze vanno registrate e comprovate.
  3. La contabilità merci è aperta periodicamente, tuttavia almeno il 1° gennaio, con le scorte inventariate a tenore del capoverso 1.
  4. L’autorità fiscale decide circa la riscossione dell’imposta sulle quantità mancanti.

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