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Art. 74

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. I depositari autorizzati comunicano all’autorità fiscale i cambiamenti che intendono apportare alle costruzioni e agli impianti autorizzati.
  2. Sempre che la sicurezza fiscale sia pregiudicata, l’autorità fiscale può esigere la modificazione del progetto.

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