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Art. 73

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. L’autorità fiscale rilascia l’autorizzazione che conferisce lo statuto di deposito autorizzato se:
    1. sono soddisfatte le esigenze (art. 70 e 71);
    2. è garantita la sicurezza fiscale;
    3. sono state prestate le adeguate garanzie per l’imposta e gli altri tributi.
  2. L’autorizzazione non è trasmissibile.
  3. In merito alla domanda è statuito mediante decisione scritta.

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