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Art. 66a

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. Il beneficiario deve comprovare quali quantità di carburante ha utilizzato per scopi fruenti dell’agevolazione fiscale; egli deve effettuare a tal riguardo dei controlli del consumo.
  2. I controlli del consumo devono menzionare il genere e la quantità di carburante consumato per ogni macchina o impianto. Devono contenere almeno i seguenti dati:
    1. la cifra segnata dal contatore delle ore di funzionamento all’inizio e alla fine del periodo di restituzione;
    2. la quantità di ore di funzionamento, suddivise tra scopi fruenti e scopi non fruenti dell’agevolazione fiscale;
    3. i dati necessari per l’identificazione della macchina o dell’impianto, in particolare il numero di serie.
  3. Se una macchina o un impianto non è dotato di serie di un contatore delle ore di funzionamento e se il suo equipaggiamento con un contatore risulta sproporzionato, l’autorità fiscale può autorizzare, su domanda, che nel controllo del consumo non siano menzionati i dati di cui al capoverso 2 lettera a.1

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 629).

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