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Art. 66

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. L’imposta è restituita alla persona che consuma carburante per il quale il DFF prevede la restituzione a tenore dell’articolo 18 capoverso 3 LIOm o dell’articolo 22 capoverso 2 della presente ordinanza per scopi diversi da quelli previsti nel capi-tolo 5 sezioni 5–7; l’importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l’aliquota normale e l’aliquota ridotta nonché alla quantità consumata.
  2. Il DFF stabilisce per quali scopi e per quali macchine e impianti è accordata la restituzione e fissa le aliquote d’imposta ridotte.

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