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Art. 41

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. La persona assoggettata all’imposta deve presentare la dichiarazione fiscale periodica entro il 10° giorno del mese che segue il giorno in cui sorge il credito fiscale.1 1bis. Sono esentati dagli obblighi di cui al capoverso 1 gli stabilimenti di fabbricazione di carburanti rinnovabili per la produzione di energia elettrica fruenti dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 12b LIOm.2
  2. La dichiarazione fiscale dev’essere presentata nella forma prescritta e menzionare i dati relativi alle quantità totali, per genere di merce (voce della tariffa doganale, numero statistico) e per aliquota d’imposta, separatamente per:
    1. le dichiarazioni fiscali provvisorie;
    2. ogni deposito autorizzato; e
    3. 3 i depositi di scorte obbligatorie fuori dei depositi autorizzati.
  3. Se le aliquote d’imposta cambiano, devono essere presentate delle dichiarazioni fiscali separate per i periodi che precedono e seguono il cambiamento.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3133).

  2. Introdotto dall’all. n. 3 dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

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