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Art. 40

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. L’importatore che rinuncia all’autorizzazione per la dichiarazione fiscale periodica deve comunicarlo per scritto, con tre mesi d’anticipo, all’autorità fiscale; la rinuncia prende effetto a fine mese.
  2. L’autorizzazione per la dichiarazione fiscale periodica si estingue:
    1. con la liquidazione della persona giuridica o il decesso del titolare dell’autorizzazione;
    2. con la dichiarazione di fallimento del titolare dell’autorizzazione.

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