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Art. 20

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. Le persone che utilizzano merci tassate all’aliquota inferiore devono depositare l’impegno circa l’uso, steso in doppio esemplare su modulo ufficiale presso l’autorità fiscale.
  2. Le persone che esercitano il commercio di merci tassate all’aliquota inferiore devono impegnarsi nei confronti dell’autorità fiscale a cederle correttamente e in conformità della LIOm (impegno particolare); l’impegno, steso in doppio esemplare su modulo ufficiale, dev’essere depositato presso l’autorità fiscale.
  3. L’autorità fiscale attesta sulla copia il deposito dell’impegno.

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