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Art. 19h

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. L’agevolazione fiscale è valida fino al 31 dicembre 2030. È revocata se le condizioni non sono più soddisfatte.1
  2. L’importatore o lo stabilimento di fabbricazione deve comunicare immediatamente all’autorità fiscale i seguenti cambiamenti:
    1. i cambiamenti relativi alla biomassa utilizzata o agli altri agenti energetici rinnovabili e al processo di produzione che possono comportare il mancato adempimento delle esigenze ecologiche o sociali;
    2. i cambiamenti relativi al flusso di merci o alle persone coinvolte nel commercio.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 2 apr. 2025 sul CO2, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

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